
Contratto di inserimento pre – riforma

Ne deriva quindi che, durante un rapporto lavorativo instaurato mediante un contratto di inserimento, le parti possono recedere presentando alla controparte una lettera di dimissioni o una lettera di licenziamento, a seconda del caso in cui la decisione di recedere dal contratto sia stata presa dal lavoratore o dal datore di lavoro.
Il contratto deve inoltre indicare l’orario di lavoro, il livello di inquadramento sia iniziale che finale e un piano di inserimento che deve prevedere almeno 16 ore di formazione teorica.
Il contratto di inserimento, in particolare, èstato istituito dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 al fine di favorire l’occupazione, l’inserimento nel mondo del lavoro e l’acquisizione di competenze professionali a favore di di determinate categorie di persone considerate svantaggiate dal punto di vista sociale, ovvero giovani, donne, disoccupati e persone con handicap.