Contratto di inserimento pre – riforma

Contratto di inserimento pre - riforma

Dopo esserci lungamente soffermati sul contratto di apprendistato pre – riforma, ovverosia sul contratto di apprendistato cosଠcome sino ad oggi sarebbe stato conosciuto ed applicato dalla maggior parte degli italiani, torniamo a parlare della particolarissima e vasta categoria dei contratti cosiddetti di formazione (in accordo con la definizione ad essi data dal d.lgs. 276 del 2003 sul diritto-dovere di istruzione e di formazione) grazie alle descrizione, puntuale ed esaustiva, del contratto di inserimento.

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Licenziamento e dimissioni contratto di inserimento

Il contratto di inserimento èdisciplinato dal Decreto legislativo 276/03, tuttavia per la maggior parte delle fattispecie si fa riferimento alla normativa, per quanto compatibile, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato.

Ne deriva quindi che, durante un rapporto lavorativo instaurato mediante un contratto di inserimento, le parti possono recedere presentando alla controparte una lettera di dimissioni o una lettera di licenziamento, a seconda del caso in cui la decisione di recedere dal contratto sia stata presa dal lavoratore o dal datore di lavoro.

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Fac simile contratto di inserimento

Il contratto di inserimento deve essere necessariamente stipulato in forma scritta e deve indicare la durata dello stesso rapporto lavorativo che, in base a quanto previsto dalla legge, non puಠessere inferiore a nove mesi e superiore a 18 mesi.

Il contratto deve inoltre indicare l’orario di lavoro, il livello di inquadramento sia iniziale che finale e un piano di inserimento che deve prevedere almeno 16 ore di formazione teorica.

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Agevolazioni contributive contratto di inserimento

I datori di lavoro che assumo dipendenti mediante contratto di inserimento godono di alcune agevolazioni contributive, simili a quelle previste in caso di assunzione di giovani tramite contratto di apprendistato.

Il contratto di inserimento, in particolare, èstato istituito dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 al fine di favorire l’occupazione, l’inserimento nel mondo del lavoro e l’acquisizione di competenze professionali a favore di di determinate categorie di persone considerate svantaggiate dal punto di vista sociale, ovvero giovani, donne, disoccupati e persone con handicap.

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