
Il codice civile, in realtà , detta alcune regole parzialmente differenti per le S.p.A. (e, conseguentemente, per le S.A.p.A.) e per le Srl.
Prima di analizzare le regole da seguire, èbene fare alcune premesse.
Esistono infatti altre cinque nuove regole da applicare ogni qual volta vi sia direzione e coordinamento.
Nello Stato Patrimoniale, i valori delle partecipazioni verso imprese controllate, collegate e controllanti devono essere indicati distintamente, sia fra loro che rispetto alle altre partecipazioni.
La legge, tuttavia, stabilisce obblighi contabili soltanto per le aziende maggiori. Il codice civile, in particolare, prevede la tenuta del libro inventari solo per le imprese commerciali (non gestite da un piccolo imprenditore), nel quale dettagliare l’insieme di tutti i beni detenuti all’inizio dell’attività aziendale e, successivamente, al termine di ogni esercizio, inserendo anche il relativo bilancio e la firma dell’imprenditore (o dell’amministratore, in caso di società ).
Non a caso, gran parte di tale valutazione si basa su supposizioni soggettive, e per gli stessi motivi sono ben poche le poste contabili che, come questa, lasciano spazio ad abusi e stime infondate, anche e soprattutto per motivi fiscali. In effetti, gonfiare o sottostimare le rimanenze èmetodo semplice e diffuso per manovrare impunemente sul reddito.
Precisiamo subito che, per “parte correlataâ€, si fa riferimento alla definizione adottata in sede comunitaria.
La relazione, secondo le nuove norme, deve essere costituita da cinque parti: una premessa che riepiloghi i principi di redazione del bilancio adottati dalla società ; l’indicazione dei principi di revisione adottati; il giudizio sul bilancio; ulteriori eventuali richiami che il revisore vuole sottoporre all’attenzione dei lettori del bilancio; un giudizio sulla coerenza dei dati riportati nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori rispetto al bilancio stesso.
Occorre una piccola cronistoria: quando l’imposta fu introdotta (1997), si decise che i costi sarebbero risultati deducibili secondo le stesse regole previste per l’imposta sui redditi.
Tuttavia, i principi contabili (il documento di prassi che di fatto costituisce la guida operativa per chi opera nella contabilità ) indicano la valutazione a ricavo come soluzione pi๠corretta rispetto alla valutazione a costo.
Ritornando all’esempio già descritto: immaginiamo che al termine del primo anno siano stati sostenuti per la commessa costi totali pari a trecentomila euro.
Pi๠complesso, semmai, èil discorso che si pone quando il credito o debito con la controparte sorge in valuta estera: sterline, dollari, rubli eccetera. In questo caso, infatti, si applicano regole ben diverse in ambito civilistico-contabile rispetto all’ambito fiscale.
Quando il proprietario di un bene ha bisogno di liquidità ma non puಠfarne a meno, puಠaccordarsi con un intermediario finanziario in questo modo: egli rivende il bene all’intermediario, il quale senza soluzione di continuità lo concede in locazione finanziaria al medesimo.
In questo modo, per fare un esempio, un’industria puಠcontinuare ad utilizzare un suo capannone o un dato impianto di cui non puಠfare a meno e allo stesso tempo fare cassa con la vendita.
Innanzitutto, èrichiesto che questa facoltà sia stata già prevista e autorizzata dai soci in occasione della stesura dello statuto: in mancanza di un’esplicita previsione statutaria, infatti, il rinvio non èpossibile.