Leggi severe contro gli abusi nelle compensazioni

Dato che, per motivi tecnici, non sono sempre facili da individuare, le violazioni dei contribuenti che evitano di pagare le imposte sfruttando in compensazione nel Modello F24 crediti gonfiati quando non inesistenti sono da qualche tempo nel mirino dell’Amministrazione Finanziaria, che sta moltiplicando i controlli in questo specifico ambito.

L’ex viceministro Visco aveva messo a punto un complesso meccanismo di autorizzazione da porre in essere prima di eseguire compensazioni. Con il piano anticrisi, il suo successore Tremonti ha spazzato via tale adempimento (di fatto mai entrato in vigore) e ha preferito puntare su un appesantimento draconiano delle sanzioni a carico del contribuente infedele.

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Adesione agli inviti al contraddittorio

Continuano gli sforzi di fantasia del legislatore per individuare nuovi strumenti che evitino il ricorso al contenzioso tributario in caso di controversia fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria.

Dopo l’accertamento con adesione ordinario e l’adesione ai PVC (processi verbali di constatazione), ora arriva anche la possibilità  di aderire agli inviti che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente perchè quest’ultimo possa difendersi in contraddittorio dalle ipotesi di accertamento eseguite dal Fisco.

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Diritto d’interpello: quarta parte

L’ente competente notifica la sua interpretazione al contribuente entro centoventi giorni. Essa, che confermi o meno la soluzione suggerita dall’istante, non stabilisce una verità  assoluta bensଠsolo il parere dell’Amministrazione Finanziaria.

Nel nostro Paese vige sempre la libertà  di interpretazione: le risposte agli interpelli sono “documenti di prassi”, cioètali da persuadere i cittadini a seguire un certo comportamento, ma senza comunque vincolarli. Oltretutto, nemmeno l’ente ètenuto ad uniformarsi, tanto che èfrequente che di fronte a due distinti interpelli, il medesimo ente cambi idea e fornisca un’interpretazione diversa su un caso identico a quello già  valutato a suo tempo.

Il contribuente potrà  dunque sentirsi libero di uniformarsi o meno all’interpretazione offerta dall’ente. Ma esiste una differenza notevole rispetto al già  descritto caso della consulenza rispetto ad una domanda di carattere generale, ed èlegata all’onere della prova.

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Diritto d’interpello: seconda parte

Ridurre i ricorsi al contenzioso tributario, che oppone processualmente il contribuente all’Amministrazione Finanziaria, èdivenuto negli anni Novanta uno degli obiettivi fondamentali della politica fiscale italiana.

Il contenzioso si trascina per molti anni, ha un costo pesante per i cittadini e per lo Stato, e ingolfa ulteriormente la già  affaticata macchina della giustizia.
Per questo, alla fine del Novecento furono introdotti una serie di istituti innovativi (i cosiddetti “strumenti deflattivi del contenzioso”), che consentissero di prevenire o risolvere anticipatamente le controversie senza ricorrere alle commissioni tributarie. Fra questi istituti deflattivi, ricordiamo il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione e il diritto d’interpello.

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La perdita involontaria dei beni

mazzo di scontrini e fatture

La “fuoriuscita” dei beni dell’impresa deve essere giustificata obbligatoriamente da un documento che ne certifichi la cessione (fattura, ricevuta, scontrino fiscale…); in caso di destinazione all’autoconsumo personale o familiare, o comunque a scopi diversi da quelli d’impresa, essa deve essere documentata con autofattura.

In mancanza, subentra la cosiddetta “presunzione di cessione”: l’Amministrazione Finanziaria puಠlecitamente ritenere che l’imprenditore abbia venduto il bene senza fatturare la vendita, e applicare le relative sanzioni.

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Adesione ai processi verbali di constatazione

primo piano di giulio tremonti

Il progressivo successo che la procedura di accertamento con adesione ha ottenuto nel corso dell’ultimo decennio, con vantaggi sia per l’Amministrazione Finanziaria (ridimensionamento dei contenziosi e dei tempi per la riscossione) che per il contribuente (drastica riduzione delle sanzioni), ha spinto nello scorso giugno il ministro Tremonti ad affiancare alla procedura ideata dal collega Visco una seconda procedura, consistente nell’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC), ossia i documenti redatti dai funzionari della Guardia di Finanza al termine di un’ispezione, un accesso, un controllo di fatto negli uffici del contribuente, purchè nell’ambito di un accertamento parziale e non generale.

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