Diritto di recesso dal contratto di mutuo

Fino a pochi giorni fa, nessuna legge prevedeva regole specifiche per il diritto di recesso dal contratto di mutuo; ciಠcomportava, quindi, l’applicazione delle norme generali in materia di recesso dai contratti, con i relativi limiti.

Il D. Lgs. 141/2010 ha perಠcambiato completamente il quadro, introducendo il nuovo articolo 125-ter all’interno del Testo Unico Bancario.

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Mutui: pi๠informazioni al cliente

Le riforme sulla materia creditizia sollecitate dall’Unione Europea riguardano, fra le altre cose, anche lo spinoso tema dell’asimmetria informativa.

Come noto, il cittadino medio non dispone di cognizioni sufficienti da consentirgli di valutare appieno tutte le clausole del contratto, col conseguente ed elevato rischio di non sapere esattamente che cosa va a firmare.

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Fornitori inadempienti e finanziamenti in essere

Le modifiche al Testo Unico Bancario introdotte con il D. Lgs. 141/2010 prevedono anche l’introduzione del nuovo articolo 125-quinquies, con il quale si recepiscono molte perplessità  espresse dagli organi comunitari e dalle associazioni dei consumatori.

Il problema riguarda l’ipotesi in cui il cittadino contrae un prestito con un finanziatore per pagare l’acquisto di un bene o di un servizio da parte di un fornitore. Si tratta di due contratti distinti, con contraenti differenti: pertanto, in linea di principio, qualunque evento possa perturbare il rapporto principale non ha conseguenze nei confronti del contratto creditizio.

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