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Mutui: pi๠informazioni al cliente

Le riforme sulla materia creditizia sollecitate dall’Unione Europea riguardano, fra le altre cose, anche lo spinoso tema dell’asimmetria informativa.

Come noto, il cittadino medio non dispone di cognizioni sufficienti da consentirgli di valutare appieno tutte le clausole del contratto, col conseguente ed elevato rischio di non sapere esattamente che cosa va a firmare.


La legge prevede cosଠun insieme di informazioni da fornire al cliente in sede precontrattuale: informazioni da rendere in forma chiara, concisa ma esaustiva, servendosi anche dell’ausilio di esempi.

Il numero di queste informazioni, già  elevato, viene ora ulteriormente incrementato dal nuovo testo dell’articolo 123 del Testo Unico Bancario; la legge, fra l’altro, prevede (e, anzi, suggerisce fra le righe) la possibilità  di consegnare al cliente una bozza del contratto, in modo che quest’ultimo lo possa leggere a casa con tutta calma prima di firmare.


Quali sono, dunque, le informazioni minime da fornire? In sintesi si tratta di: tipologia di contratto; dati anagrafici del mutuante; importo del credito e importo totale delle somme che il creditore dovrà  restituire; durata; modalità  di prelievo delle rate dal conto corrente del debitore; tasso annuale netto (T.A.N.) e tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) del prestito; modalità  di variazione del T.A.N., in caso di tasso variabile; numero e importi delle rate; tipologia e importi di commissioni e oneri vari; tasso degli interessi di mora in caso di ritardi nei pagamenti da parte del mutuatario; garanzie richieste al cliente e conseguenze delle inadempienze dello stesso; esistenza e condizioni dei diritti di recesso e di rimborso anticipato.

Fonte: Il Sole 24 Ore