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Diritto di recesso dal contratto di mutuo

Fino a pochi giorni fa, nessuna legge prevedeva regole specifiche per il diritto di recesso dal contratto di mutuo; ciಠcomportava, quindi, l’applicazione delle norme generali in materia di recesso dai contratti, con i relativi limiti.

Il D. Lgs. 141/2010 ha perಠcambiato completamente il quadro, introducendo il nuovo articolo 125-ter all’interno del Testo Unico Bancario.


Il mutuatario, infatti, ha ora il diritto di recedere senza fornire particolari giustificazioni da qualsiasi contratto bancario di natura creditizia. Il recesso puಠessere comunicato alla controparte entro il termine di quattordici giorni dalla data di firma del contratto, o dalla data in cui ha ottenuto tutte le informazioni di legge qualora sia successiva.

Il diritto viene fatto valere inviando una raccomandata A/R alla banca; oppure spedendo entro il termine descritto una e-mail, un fax o un telegramma (quando questi metodi di comunicazione siano previsti espressamente dal contratto), purchè nelle quarantotto ore successive il recesso sia confermato via raccomandata A/R.

Se nel frattempo il contratto ha già  cominciato a prendere piede, il mutuatario dovrà  restituire alla banca tutte le somme da questa accreditate, con gli interessi intanto maturati, nonchè rimborsare tutte le spese sostenute verso terzi, a partire dalle tasse.


Esiste poi una seconda possibilità  di recedere dai contratti di credito: quando essi sono stipulati a durata indeterminata. In questo caso il diritto puಠessere fatto valere anche dalla banca.
Ancora una volta occorre una raccomandata A/R da spedire alla controparte, perಠva rispettato anche un termine di preavviso, la cui durata èfissata dal contratto ma in ogni caso non puಠsuperare trenta giorni per il cliente ed essere inferiore a sessanta per la banca.

Fonte: Il Sole 24 Ore