Con l’approssimarsi della scadenza, ormai imminente, per l’invio telematico del modello UNICO, è bene che i contribuenti interessati..

Appare perciò utile offrire un quadro di sintesi di cosa potrebbe accadere qualora siano comunicati dati infondati o incompleti.
Precisiamo subito che non assume alcuna rilevanza l’intenzione del contribuente: errori in buona fede ed artifici in mala fede, difficili da distinguere, portano alle medesime conseguenze.
Esistono due grandi tipologie di errori: quelli di carattere formale e quelli di carattere sostanziale, in cui i primi non influiscono sui calcoli di congruità , al contrario dei secondi.
Gli errori formali possono portare, se scoperti, ad una sanzione oscillante fra i 258 e i 2.065 euro. È tuttavia raro che siano sanzionati davvero: lo Statuto del Contribuente, d’altronde, vieta le sanzioni per mancanze che non incidono sulla determinazione del tributo.
Ben differente, invece, è il caso di dati contabili od extracontabili infondati (quando non inventati di sana pianta, come peraltro capita con frequenza), che possono portare a giudicare congrua una dichiarazione dei redditi che in realtà congrua non è.
In questo caso, il contribuente infedele o semplicemente sbadato rischia una sanzione che oscilla fra il 100 e il 200 percento del risparmio d’imposta che si sarebbe verificato a suo favore, ferma restando la sanzione minima di 258 euro.
La sanzione comminata, poi, è maggiorata del 10% in due casi: quando il maggior reddito determinato sulla base degli studi corretti eccede di oltre il dieci percento quello dichiarato e quando il contribuente indica ingiustificatamente cause di esclusione o inapplicabilità per sperare di ripararsi dagli studi.