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Licenziamento per mancanza di mansioni equivalenti

In caso di soppressione di un posto di lavoro, l’azienda puಠprocedere al licenziamento del lavoratore dipendente che lo occupava qualora non esistano delle mansioni equivalenti e risulti pertanto impossibile ricollocarlo all’interno del contesto aziendale, non essendo il datore di lavoro obbligato a formare il dipendente in modo tale da renderlo idoneo allo svolgimento di altro tipo di mansioni.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5963 dell’11 marzo 2013, che ha quindi interpretato in maniera restrittiva la norma che prevede l’obbligo a carico dell’azienda di provare a ricollocare il dipendente qualora le sue mansioni dovessero essere soprresse.


Con la sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha giudicato il caso di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo imposto ad un lavoratore dipendente a causa della soppressione del reparto di carrozzeria presso cui era impiegato. A fronte di cià², dunque, il lavoratore aveva impugnato il suo licenziamento in quanto sosteneva di poter essere adibito ad altra mansione, quella di autista.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, che a sua volta aveva respinto il ricorso del lavoratore, spiegando che a carico dell’azienda non sussisteva alcun obbligo di ricollocamento del lavoratore in virt๠della netta differenza tra la mansione svolta in precedenza e quella per la quale il lavoratore chiedeva di essere mantenuto in azienda. La Cassazione ha inoltre aggiunto che in capo al datore di lavoro sussiste l’obbligo di provvedere alla costante formazione professionale dei suoi dipendenti solo in relazione alle mansioni per le quali questi sono stati inizialmente assunti, mentre non si estende fino a comprendere mansioni diverse.

A fronte di cià², dunque, l’obbligo di ricollocazione deve considerarsi adempiuto quando il datore di lavoro abbia semplicemente svolto una verifica in merito all’esistenza di mansioni coerenti con le attitudini e le competenze che erano in possesso del lavoratore al momento del suo licenziamento.