Scioglimento e liquidazione della Snc

Perchè una società  in nome collettivo chiuda i battenti, occorra che si susseguano due eventi: il verificarsi di una causa di scioglimento e la liquidazione della società .

La Snc si scioglie quando si verifica una delle seguenti cause: l’oggetto sociale èconseguito (per esempio, la Snc era nata per costruire un’opera edilizia ormai terminata) oppure diviene impossibile conseguirlo; la durata del contratto sociale ètrascorsa e non si èprovveduto alla sua proroga, nemmeno tacita; la società  èfallita; il Governo o altra autorità  ha imposto lo scioglimento; i soci sono divenuti uno solo (per morte, recesso o esclusione degli altri, o perchè ha acquistato le loro quote) ed entro sei mesi non sono ritornati in numero plurale; i soci stessi hanno deliberato lo scioglimento; si èverificata un’altra causa stabilita a suo tempo nell’atto costitutivo.

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Acquisto e cessione della quota di SNC

Solitamente la società  in nome collettivo mantiene la stessa compagine sociale per l’intera sua esistenza in vita, e i soci resteranno dunque fino alla fine coloro che l’hanno costituita.

Puಠperಠavvenire che un terzo intenda divenire socio in un secondo momento, apportando nuovi conferimenti, o che un vecchio socio intenda lasciare e vendere o donare la propria quota ad un terzo.

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Snc: utili, perdite e durata

Gli ultimi due punti da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo non appaiono di fondamentale importanza: in entrambi i casi, infatti, la legge stabilisce cosa fare qualora i soci non determinino espressamente il loro contenuto, cosicchè lecito immaginare che la loro assenza o imprecisione non comporti la nullità  dell’atto costitutivo e dunque della società .

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Snc: i conferimenti e il socio d’opera

Come in ogni società , anche nelle società  in nome collettivo i soci hanno un obbligo fondamentale: i conferimenti. Ognuno di essi, infatti, ètenuto a versare alla società  i mezzi necessari perchè questa possa operare.

I conferimenti possono essere in denaro o in natura: crediti, beni materiali, prestazioni lavorative. Tutti insieme costituiscono il capitale sociale, che rappresenta la prima garanzia a tutela dei creditori della società ; prima ma non unica, giacchè i soci rispondono in via sussidiaria anche con il loro patrimonio personale.

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Snc: funzioni, responsabilità  e cessazione degli amministratori

Che il potere di amministrazione sia affidato a tutti i soci, solo ad alcuni e/o ad estranei, si tratta ora di approfondire cosa compiono e cosa rischiano costoro una volta nominati.

La legge afferma che il rapporto fra soci e amministratori èregolato dalle norme del mandato: i primi sono dunque mandanti e i secondi mandatari. Ne consegue che gli amministratori abbiano diritto ad un compenso per la loro funzione (salvo espressa esclusione nell’atto costitutivo), poichè per legge il contratto di mandato si presume oneroso fino a prova contraria.

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Soci e oggetto sociale società  nome collettivo

Si èaccennato alla necessità  che l’atto costitutivo della società  nome collettivo contempli almeno nove elementi: vediamo dunque di approfondirli, ricordando che alcune norme sono “originali” e altre sono prese pari pari dalla disciplina della società  semplice.

Il primo elemento da indicare consiste, ovviamente, nell’indicazione dei soci. Se persone fisiche, per ognuno di essi occorre indicare i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza).

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Atto costitutivo società  nome collettivo

La società , secondo l’articolo 2247 del codice civile, èun contratto: questo significa che ad essa si applicano le regole generali sulla formazione del contratto, eccetto laddove siano previste norme particolari.

Non èquesto il caso della costituzione della società  in nome collettivo, perciಠvale la regola generale: la società  in nome collettivo nasce nel momento in cui le parti (i soci) raggiungono l’accordo sul contenuto dell’atto costitutivo. Non ha alcuna importanza che esso sia stipulato in forma scritta: anche un accordo verbale o perfino tacito èpi๠che sufficiente perchè la società  in nome collettivo venga a nascere.

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