In particolare, il dipendente ha diritto ad almeno undici ore consecutive di riposo ogni ventiquattro. In questo senso, sarebbe illecito un orario di lavoro che prevedesse per il lunedଠil termine alle ore ventidue e per il martedଠla riapertura alle sei del mattino, anche se i vincoli sull’orario normale fossero rispettati.
Il lavoratore ha poi diritto ad almeno ventiquattro ore consecutive di riposo ogni settimana. Il riposo settimanale di norma deve coincidere con la domenica, ma èpossibile fissare liberamente anche una data diversa.
Oltre a cià², il dipendente ha diritto al riposo anche durante le festività nazionali civili e religiose: si tratta di dodici giorni all’anno che sono parificati a tutti gli effetti alla domenica.
Per l’esattezza, si tratta di alcune date fisse (1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre) e di altre mobili (il lunedଠdi Pasquetta e la festa patronale cittadina).
In realtà , il contratto collettivo o individuale puಠstabilire che il dipendente presti la sua opera anche durante le festività (si pensi agli infermieri di un ospedale), perಠegli in tal caso non solo avrà diritto a recuperare il giorno di riposo perduto in un’altra data, ma anche ad avere una sensibile maggiorazione sullo stipendio, prevista anche per chi lavora la domenica e usufruisce del riposo settimanale in altra data.
Da notare, infine, che se una festività cade proprio nel giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto per quella giornata al doppio dello stipendio.