In recepimento di una direttiva comunitaria, il Governo ha recentemente varato un ampio decreto legislativo che ridisegna ampiamente il sistema del controllo contabile, rendendolo ancora pi๠profondo e professionale.
Innanzitutto, cambia il nome stesso: da “controllo contabile†si inizierà a parlare di “revisione legaleâ€. La sostanza, perà², rimane la stessa: si tratterà di verificare la correttezza e puntualità delle rilevazioni contabili e degli adempimenti fiscali, nonchè la corrispondenza delle risultanze della contabilità con i valori riportati in bilancio, il quale dovrà anche rispettare le norme di redazione e valutazione indicate dal codice civile e dai principi contabili.
Nelle società per azioni (S.p.A.) e in accomandita per azioni (S.A.p.A.) la revisione legale sarà affidata ordinariamente ad un soggetto esterno, purchè iscritto all’apposito registro: una persona fisica oppure una società . Anche un membro effettivo ed un membro supplente del collegio sindacale dovranno essere revisori iscritti.
Tuttavia, se espressamente previsto dall’atto costitutivo societario, la revisione legale puಠessere affidata allo stesso collegio sindacale (sopprimendo dunque il soggetto esterno), ma in tal caso tutti i sindaci devono essere iscritti al registro, e comunque questa soluzione non èpraticabile se la società ètenuta a redigere il bilancio consolidato.
Nelle società quotate nei mercati regolamentati, la revisione legale èaffidata obbligatoriamente ad una società di revisione, iscritta in un registro speciale tenuto dalla Consob, che ha la competenza esclusiva sulla vigilanza nel settore.
Queste norme, in realtà , esistevano in buona sostanza già da prima della riforma: le vere novità , in effetti, sono state previste per le società a responsabilità limitata.