La normativa precedente prevedeva che le Srl potevano liberamente scegliere se nominare un collegio sindacale oppure un altro organo deputato a svolgere il controllo contabile, ma la nomina del collegio sindacale e tale controllo divenivano obbligatori in due ipotesi: il capitale sociale che supera il minimo previsto per le società per azioni (attualmente pari a centoventimila euro) oppure il superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti indicati dall’art. 2435-bis del codice civile: poste dell’attivo superiori a € 4.400.000; valore della produzione superiore a € 8.800.000; dipendenti occupati mediamente nell’anno superiori a 50.
Queste due ipotesi sono state confermate dalla riforma, la quale ha perಠintrodotto altre due situazioni in cui la nomina del collegio sindacale e la revisione legale (dizione che ha sostituito il vecchio “controllo contabileâ€) divengono obbligatorie. La prima nuova ipotesi èquella in cui la Srl ètenuta alla redazione del bilancio consolidato; la seconda èquella in cui essa controlla un’altra società a sua volta soggetta alla revisione legale.
Come nella normativa precedente, la revisione legale èaffidata normalmente al collegio sindacale. Tuttavia, l’atto costitutivo puಠprevedere che essa sia affidata ad un soggetto esterno (persona fisica o società di revisione) purchè iscritto al registro, e in tal caso il collegio sindacale rimane titolare soltanto del cosiddetto “controllo amministrativoâ€.
I requisiti dei membri del collegio nelle Srl seguono la medesima normativa delle SpA. Percià², in caso di solo controllo amministrativo occorre che un membro effettivo ed uno supplente siano revisori legali iscritti, mentre, in caso di competenza del collegio anche sulla revisione legale dei conti, tutti i sindaci devono essere revisori.