Il fenomeno delle “morti bianche†e l’impiego di lavoratori non denunciati e assicurati (il cosiddetto “lavoro neroâ€)..

Con la circolare n. 33, il ministero del Welfare ha richiamato il quadro sanzionatorio oggi vigente, rivolgendo principalmente l’attenzione al settore edilizio, dove illeciti e rischi sono più presenti come visto anche nel Testo Unico sulla Sicurezza Lavoro.
Qualora gli ispettori del lavoro individuino gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, oppure che almeno il 20% dei lavoratori impiegati sono in nero, può essere disposta la chiusura del cantiere, che perdurerà fino a quando gli illeciti non saranno stati sanati.
In merito al lavoro nero, è stato precisato che il discorso riguarda qualsiasi tipo di rapporto (lavoro subordinato, contratto a progetto, lavoro occasionale, collaboratori familiari ecc.) e che non si applica mai quando il lavoratore irregolare è l’unico occupato.
Il provvedimento di sospensione dei lavori può essere anche rinviato di qualche giorno in presenza di circostanze eccezionali che potrebbero incrementare (anziché ridurre) i rischi per i lavoratori: l’imprenditore avrebbe così la possibilità di sanare le irregolarità prima ancora che lo stop sia effettivo.
Ma per ottenere la revoca del provvedimento non è sufficiente ripristinare le condizioni minime di sicurezza e regolarizzare il lavoro sommerso: occorre anche pagare una multa, rispettivamente di 1.500 o 2.500 euro, a seconda che la violazione sia in materia di lavoro nero o di sicurezza.
Se lo stop ai lavori non è rispettato, la sanzione applicata è ben più pesante: in caso di lavoro nero, avremo l’arresto da tre a sei mesi oppure l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, mentre per le violazioni alla sicurezza avremo soltanto l’arresto, fino a sei mesi.