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Chiusura cantiere edile per lavoro nero

sicurezza lavoro edilizia

Il fenomeno delle “morti bianche” e l’impiego di lavoratori non denunciati e assicurati (il cosiddetto “lavoro nero”) sono stati oggetto negli anni di norme sempre pi๠severe, anche per la crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Con la circolare n. 33, il ministero del Welfare ha richiamato il quadro sanzionatorio oggi vigente, rivolgendo principalmente l’attenzione al settore edilizio, dove illeciti e rischi sono pi๠presenti come visto anche nel Testo Unico sulla Sicurezza Lavoro.


Qualora gli ispettori del lavoro individuino gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, oppure che almeno il 20% dei lavoratori impiegati sono in nero, puಠessere disposta la chiusura del cantiere, che perdurerà  fino a quando gli illeciti non saranno stati sanati.

In merito al lavoro nero, èstato precisato che il discorso riguarda qualsiasi tipo di rapporto (lavoro subordinato, contratto a progetto, lavoro occasionale, collaboratori familiari ecc.) e che non si applica mai quando il lavoratore irregolare èl’unico occupato.

Il provvedimento di sospensione dei lavori puಠessere anche rinviato di qualche giorno in presenza di circostanze eccezionali che potrebbero incrementare (anzichè ridurre) i rischi per i lavoratori: l’imprenditore avrebbe cosଠla possibilità  di sanare le irregolarità  prima ancora che lo stop sia effettivo.


Ma per ottenere la revoca del provvedimento non èsufficiente ripristinare le condizioni minime di sicurezza e regolarizzare il lavoro sommerso: occorre anche pagare una multa, rispettivamente di 1.500 o 2.500 euro, a seconda che la violazione sia in materia di lavoro nero o di sicurezza.

Se lo stop ai lavori non èrispettato, la sanzione applicata èben pi๠pesante: in caso di lavoro nero, avremo l’arresto da tre a sei mesi oppure l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, mentre per le violazioni alla sicurezza avremo soltanto l’arresto, fino a sei mesi.