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Allargamento compensazione crediti fiscali e commerciali

A Slovak counts euro bills after a withd

L’area delle compensazione dei crediti fiscali e commerciali si amplia progressivamente e il limite massimo di utilizzo verrà  in alcuni casi raddoppiato. In particolare infatti per quanto riguarda i crediti tributari, previdenziali e assistenziali potranno essere usati in pagamento degli stessi debiti fino al limite di 2 milioni di euro. In precedenza il limite era di 1 milione, ma adesso per quanto riguarda le società  che possiedono un bilancio certificati il limite raddoppia.

Il limite addirittura diventa quattro volte superiore per le società  quotate in borsa. Inoltre viene anche dato il via libera anche ad un altro aspetto particolarmente caro alle imprese, ovvero si potrà  procedere alla compensazione incrociata fra crediti e debiti verso diverse amministrazioni pubbliche.

Un’ altra novità  riguarda anche i crediti commerciali verso lo stato e nei confronti di altri enti pubblici: da adesso in poi infatti essi potranno essere utilizzati per pagare i debiti tributari nell’ambito di una qualsiasi della pretesa del fisco; tra le procedure che sono effettuabili èanche compresa la restituzione di somme indebitamente rimborsate.

Tutte questo novità  sono contenute nella bozza del decreto del fare-bis, che èallo studio del Governo Letta, ma che si trova molto in avanti nei lavori e lo stesso Esecutivo èin procinto di presentare. L’articolo 9 del decreto legge numero 45 del 2013 ha alzato il limite delle soglia annua massima delle compensazioni fino a 700.000 euro, ma si pensa di innalzare ulteriormente tale livello.

La volontà  èdi portare il limite a:

  • 1 milione per la generalità  dei contribuenti, in mondo da allineare l’importo al tetto speciale per le compensazioni dei crediti Iva da parte dei subappaltatori
  • 2 milioni per le società  con bilancio che èsoggetto a revisione da parte di un professionista iscritto all’albo della Consob, ovvero Commissione Nazionale per le Società  e la Borsa
  • 4 milioni per tutte le società  che siano anche quotate in un mercato regolamentato e previste al punto precedente