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Riforma contingentamento contratti e lavoratori in mobilità 

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La numero 99 emanata lo scorso 9 agosto 2013, èstata una legge di conversione del decreto legge numero 76 del 2013, ovvero il cosiddeto decreto lavoro messo in piedi dal Governo Letta alla fine di giugno.

I lavori parlamentari hanno infatti provveduto ad apportare una serie di modifiche al testo di legge uscito dal Consiglio dei Ministri lo scorso giugno e denominato come “misure urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale”. In particolare il decreto legge si era occupato di apportare una serie di modifiche anche alla disciplina del contratto a tempo determinato, con una serie di interventi previsti all’articolo 7 del testo di legge.

Nell’articolo 10 del decreto legislativo numero 368 del 2001, il legislatore ha infatti apportato una modifica con le ultime disposizione che intende chiarire una faccenda inerente i lavoratori che sono in mobilità , o meglio intende chiarire un aspetto relativo alle assunzioni a termine di lavoratori in mobilità , previste  ai sensi dell’art. 8,comma 2, della L. n. 223/1991. Infatti in questo caso non trovano applicazione le disposizioni di legge che sono previste sempre all’interno dello stesso decreto del 2001.

Questo implica che per quanto riguarda le assunzioni di tale categoria di lavoratori non sarà  necessario rispettare la disciplina relativa l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo oppure il rispetto degli intervalli.

Inoltre lo stesso decreto legge numero 76 del 2013 ha provveduto a modificare il comma 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, chiarendo una particolare situazione, quella inerente l’individuazione limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato realizzata anche in misura non uniforme,  effettuata per mezzo della contrattazione collettiva nazionale; essa riguarda sia i contratti a termine “causali” che “acausali”.

Quindi in base a quanto stabilito da questo articolo, tutte le parti sociali,  quindi le associazioni sindacali e di categoria, come quella degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti, potranno individuare dei limiti quantitativi che si differenzieranno tra contratti a tempo determinato causali e contratti acausali.