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Valutazione dei rischi lavoratrici in gravidanza

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro in presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allatamento fino a sette mesi dopo il parto, deve compiere una valutazione dei rischi con particolare riferimento a quelli connessi all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonchè a determinati processi o condizioni di lavoro.

In particolare, per quanto riguarda gli agenti fisici, la valutazione deve riguardare quelli in grado di provocare lesioni al feto o un distacco della placenta.


Figurano tra questi: colpi, vibrazioni meccaniche, movimentazione manuale di carichi pesanti, rumore, radiazioni, sollecitazioni termiche e movimenti, posizioni di lavoro o spostamenti che comportano disagi fisici connessi all’attività .

Gli agenti biologici sono invece quelli dei gruppi di rischio da 2 a 4, ai sensi dell’art. 268 e allegato XLVI del decreto legislativo 81/08, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituto.

Gli agenti chimici sono le sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R47; gli agenti chimici previsti nell’allegato XLII del D. Lgs. 81/08; mercurio e suoi derivati; medicamenti antimitotici; monossido di carbonio; agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo, sempre nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituto.

I processi sono quelli che figurano nell’elenco dei cosiddetti “processi cancerogeni”, mentre le condizioni di lavoro sono i lavori sotterranei di carattere minerario.