
Il pagamento della rendita non avviene perà ² in maniera automatica, ènecessario infatti che gli aventi diritto presentino presso la sede Inail territorialmente competente apposito modulo di domanda (scaricabile gratuitamente tramite il link in fondo) opportunamente compilato. A tale domanda deve essere allegata tutta la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per il diritto alla rendita.
Per quanto riguarda il termine di presentazione, occorre distinguere a seconda del caso in cui il soggetto defunto era o meno già  titolare di una rendita. In particolare, se il soggetto non era titolare di rendita Inail la domanda deve essere presentata entro 3 anni e 150 giorni dalla data della morte, mentre in caso contrario entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l’istituto informa i superstiti che hanno la possibilità  di farne richiesta, a pena di decadenza.
Il termine entro il quale l’Inail deve provvedere èdi 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, tuttavia la prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.
L’importo èrapportato alla retribuzione percepita dal defunto ed èpari al 50% per il coniuge, al 20% per ciascun figlio, al 40% per i figli orfani di entrambi i genitori e, in mancanza di coniuge e figli, al 20% per i genitori e al 20% per i fratelli e le sorelle. La somma delle rendite non puà ² superare il 100% della retribuzione percepita dal lavoratore deceduto. La periodicità  del pagamento èmensile, con rivalutazione dell’importo su base annua.