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Modifiche contratto di lavoro intermittente con decreto occupazione

impresa familiare

Il decreto occupazione da poco divenuto legge dello stato numero 99/2013 promosso da parte del Governo di Enrico Letta ha apportato una serie di modifiche al contratto di lavoro intermittente.

Il decreto tratta infatti la materia dei “primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di imposta sul valore aggiunto  altre misure finanziarie urgenti, apporta delle modifiche anche al contratto di lavoro intermittente, prevedendo delle limitazioni all’utilizzo dell’istituto”.

Il Governo ha provveduto infatti a modificare un particolare comma dell’articolo 34 del decreto legislativo del 2003, in particolare il numero 276, che recitava in questo modo: “in ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo il contratto di lavoro intermittente èammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”

Da quanto si apprende quindi dalle modifiche apportate al testo di legge del 2003 da parte del Governo Letta, il contratto di lavoro intermittente rimane soggetto ai limiti di carattere oggettivo o soggettivo che vengono stabiliti da parte degli articoli di legge del vecchio testo, ovvero quelli che fanno a capo agli articoli 24 e 40 del testo n. 276 del 2003.

L’utilizzo del contratto di lavoro intermittente rimane quindi contingentato all’utilizzo massimo di un numero di giornate di lavoro pari a quattrocento; si tratta di giornate di lavoro effettivo che vengono conteggiate nell’arco di tre anni solari dall’inizio del rapporto lavorativo tra dipendente e azienda.

Il metodo di calcolo che si utilizzerà  per procedere al conteggio prevede che si parta dal giorno in cui viene richiesta la prestazione. Da quel giorno si andrà  a ritroso per un tempo di tre anni e sarà  necessario tenere in considerazione esclusivamente le giornate di lavoro effettivo che vengono svolte da parte del lavoratore successivamente all’entrata in vigore della disposizione di legge e quindi successivamente alla data di approvazione del decreto, cioèil 28 giugno 2013.

Vengono previste una serie di eccezioni al vincolo dei 400 giorni sopra citato, infatti secondo quanto si legge dai commi del decreto tale restrizione non verrà  applicata nei casi di lavori che operano nel settore del del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.Â