
A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro che, dopo aver consultato i suoi tecnici, ha affermato che il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012 si applica solo alle imprese e non anche alle famiglie.
Il chiarimento del Ministero del Lavoro è arrivato dopo che l’associazione Assindatcolf aveva sollevato il problema sottolineando come la nuova “tassa sul licenziamento” rappresentasse un onere eccessivo per le famiglie e lanciando l’allarme sulle conseguenze della nuova norma, che con ogni probabilità avrebbe provocato una riduzione delle assunzioni di lavoratori domestici.
Il Ministero del Lavoro, contrariamente a quanto si era ipotizzato nei giorni scorsi, ha spiegato che per far decadere l’obbligo di versamento dei contributi nei confronti delle famiglie italiane non serve alcuna modifica legislativa, in quanto i tecnici del Ministero stesso hanno verificato che la misura non si applica alle famiglie ma solamente alle imprese.
In caso di licenziamento, dunque, il contributo ASpI e mini-ASpI dovrà essere versato esclusivamente dai datori di lavoro domestici non privati che licenziano un loro dipendente per cause non riconducibili alla volontà di quest’ultimo.