La questione discriminante èvedere cosa èstato deciso all’atto dell’assunzione per le ferie della domestica. Se come date coincidono con quelle del datore, non ci sono grosse particolarità : la colf avrà le ordinarie ferie pagate.
Se invece il padrone di casa va in vacanza in un periodo in cui normalmente la colf dovrebbe lavorare, e non intende lasciarle le chiavi affinchè ella possa operare lo stesso, si tratterà di un’ipotesi di “sospensione extraferiale†del rapporto di lavoro, regolato da un’apposita norma del contratto collettivo di categoria.
Poichè l’assenza del datore non deve pregiudicare la situazione della dipendente, nelle sospensioni extraferiali al personale domestico spetta la normale retribuzione globale giornaliera. Inoltre, se la colf aveva normalmente diritto a vitto e/o alloggio, le spetterà anche un compenso sostitutivo (anch’esso determinato dal CCNL, in assenza di altri accordi).
Il fatto che nel periodo di ferie sia inclusa una festività , come solitamente accade (si pensi al classico ponte del primo maggio), questo non incide in alcun modo sulle regole descritte.
Poichè, in definitiva, l’assenza del datore finisce per non variare le spettanze della collaboratrice familiare, che in caso di sospensione extraferiale dovrà essere retribuita comunque, la soluzione suggerita dal giornalista per non penalizzare troppo i datori di lavoro èquella di stipulare un contratto scritto all’atto dell’assunzione della colf.
Oltre a regolare gli altri aspetti del rapporto di lavoro, il contratto potrà esaminare il caso specifico delle vacanze del datore, stabilendo, ad esempio, che le ferie di quest’ultimo facciano scattare anche le ferie della colf, ovviamente dietro congruo preavviso.