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Detrazione adozione a distanza e beneficenza

La legge n.80 del 2005 prevede la possibilità  di portare in dichiarazione le adozioni a distanza e le erogazioni benefiche. La norma, in particolare, prevede tre tipologie di agevolazioni fiscali che non possono perಠessere cumulate, ne deriva quindi che spetta al contribuente scegliere quella pi๠conveniente sulla base del reddito e della quota fiscale.

La prima opzione offerta al contribuente consiste nella possibilità  di dedurre l’importo versato per la donazione dal proprio reddito in misura non superiore al 10% del reddito dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro l’anno.


Questa opzione risulta tanto pi๠conveniente quanto pi๠èalto il reddito e l’aliquota. Ad esempio con un reddito di 28.00 euro e un’aliquota del 27%, un’adozione a distanza di 300 euro comporterà  una riduzione delle imposte di 81 euro.

La seconda opzione prevede la possibilità  di attuare una detrazione lorda pari al 19% della donazione, fino ad un massimo di 2.065 euro. Nel caso di un’adozione a distanza costata 300 euro, dunque, si avrà  una riduzione delle imposte di 57 euro.

Le prime due opzioni sono concesse in caso di donazioni a favore di Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità  sociale), mentre per le donazioni a favore di Ong (Organizzazioni non governative) il contribuente potrà  scegliere anche tra una terza opzione, che consente di dedurre dal proprio reddito l’importo oggetto della donazione per una somma non superiore al 2% dell’imponibile e senza alcun limite massimo.

In tutti e tre i casi, tuttavia, per usufruire dei benefici fiscali la donazione dovrà  essere tracciabile, ossia dovrà  avvenire tramite bonifico bancario, versamento postale, pagamento con carta di credito, assegno bancario o Rid.