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San Marino avvia scambio di informazioni fiscali

I dati societari e finanziari di natura fiscale contenuti nell’archivio che per anni ha rappresentato la fortuna di San Marino, ben presto non saranno pi๠inaccessibili. Anche San Marino, infatti, ha avviato i primi interventi di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e condivisione delle informazioni con le altre amministrazioni fiscali nel rispetto degli accordi internazionali in vigore.

Il primo passo èstato quello di affidare all’Ufficio centrale di collegamento il compito di mantenere i contatti con le autorità  straniere competenti al fine di avviare una collaborazione amministrativa.


Lo stesso Ufficio, inoltre, avrà  il potere di accedere alle informazioni necessarie a consentire lo scambio dei dati al fine di prevenire e contrastare frodi fiscali, truffe, ecc. Il passo pi๠significativo, tuttavia, èche all’Ufficio centrale di collegamento non sarà  opponibile il segreto d’ufficio e il segreto professionale. Di conseguenza, quindi, i professionisti iscritti all’albo degli avvocati, dei commercialisti e dei ragionieri non potranno pi๠opporre il segreto professionale dinanzi alle richieste avanzate dall’Ufficio, fatta eccezione per le informazioni che ricevono nello svolgimento di compiti di difesa o di rappresentanza di un loro cliente nell’ambito di un procedimento giudiziario. Per chi rifiuta di fornire le informazioni richieste dall’Ufficio èprevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 1.000 e 50.000 euro.

In relazione al segreto bancario, invece, il Congresso di stato ha stabilito che non sussiste alcuna violazione del segreto bancario in caso di comunicazione rivolta all’impresa capogruppo sia sammarinese sia di altro Stato con cui sono in vigore appositi accordi finalizzati al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Alla precedente normativa, inoltre, sono stati aggiunti due nuovi paragrafi. Il primo stabilisce che per i rapporti di gruppo già  esistenti alla data di entrata in vigore della legge, la comunicazione alla capogruppo estera per finalità  di vigilanza consolidata èconsentita anche in mancanza di un accordo vigente. Il secondo, invece, stabilisce che ai contratti e ai diritti rispettivamente stipulati e sorti in data antecedente all’entrata in vigore della legge, si applica il termine di prescrizione decennale o quello ordinario trentennale, qualora il decorso risulti anteriore alla predetta scadenza.