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Casalinghe: anche il padre ha diritto al permesso per allattamento

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La madre lavoratrice dipendente, o parasubordinata, ha diritto per legge a brevi periodi di permesso giornaliero per provvedere all’allattamento del figlio nei primi mesi di vita dello stesso.

Questa norma èuna delle tante oggi esistenti che riconosce e applica il diritto costituzionale che impone al legislatore di individuare soluzioni che consentano alla madre di adempiere alla propria essenziale funzione familiare.


Com’ noto, da alcuni anni èanche stabilito che, laddove la madre non possa fruire dei diritti a lei riconosciuti, questi sono attribuiti automaticamente al padre del bambino. La situazione si applica non solo nelle ipotesi in cui la madre sia morta o soffra di gravi impedimenti, ma anche in quelle in cui la stessa eserciti un’attività  lavorativa non di genere subordinato (e dunque non goda dei relativi diritti) mentre il padre del bambino sà¬.

L’INPS ha sempre applicato questa norma (art. 40 del D. Lgs. 151/2001) in senso restrittivo, ritenendo il discorso valido nelle ipotesi in cui la madre sia imprenditrice, professionista o simili. Dal quadro restava fuori l’ipotesi delle casalinghe, che formalmente non sono lavoratrici di alcun genere.


Tutto questo aveva suscitato molte proteste e altrettante richieste di chiarimenti, finchè il ministero del Welfare non ha emanato nei giorni scorsi una circolare, in cui impone agli enti previdenziali di interpretare l’articolo 40 in senso lato.

Anche la casalinga puಠlegittimamente trovarsi nella situazione di non potersi occupare adeguatamente del neonato, per esempio se deve partecipare ad un concorso pubblico o sottoporsi a cure mediche. In queste ipotesi, dunque, il diritto al permesso all’allattamento si trasferisce al padre, se lavoratore subordinato o parasubordinato.