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Quadro RW e scudo fiscale

Le regole generali sul monitoraggio fiscale, descritte negli articoli precedenti, trovano applicazioni peculiari laddove il contribuente abbia provveduto al rimpatrio o alla regolarizzazione di attività  illecitamente detenute all’estero: il famoso scudo fiscale, cui si poteva aderire fra il 15 settembre 2009 e il 30 aprile 2010.


La legge, infatti, garantisce la riservatezza a chi ha aderito allo scudo: questo significa che i beni “scudati” (come si dice con un neologismo ormai comune) non devono comparire nel quadro RW, o che, perlomeno, non vi èalcun obbligo.

L’esonero perdura fino alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si èseguita la procedura: percià², chi ha aderito allo scudo nel 2009 sarà  esonerato per la dichiarazione 2010, mentre chi lo ha fatto dal gennaio all’aprile scorsi sarà  esonerato sia per la dichiarazione 2010 che per la 2011.
E dopo? Bisognerà  vedere quale strada si èseguita per lo scudo fiscale. In caso di regolarizzazione, beni e capitali detenuti all’estero (ormai divenuti leciti) andranno dichiarati nel quadro RW esattamente come per tutti gli altri cittadini.

In caso di rimpatrio, invece, i beni in questione sono ormai entrati nel territorio dello Stato e quindi viene meno ogni motivo di indicarli nel quadro RW.


C’ perಠil caso particolare del rimpatrio giuridico, che èpuramente virtuale. Poichè tali attività  sono tuttora fisicamente all’estero, andranno a suo tempo dichiarate, tranne che in un caso: attività  finanziarie la cui gestione èaffidata ad un intermediario (banca o altro soggetto autorizzato) residente in Italia.
Infine, èbene precisare che il discorso tracciato riguarda soltanto i capitali oggetto dello scudo fiscale. Qualora il contribuente possedesse altri beni e attività , per questi si applicheranno le regole generali sul monitoraggio fiscale.