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Tassazione canone di locazione non pagato

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11158 del 10 maggio 2013 ènuovamente intervenuta sul tema della tassazione degli immobili locati, affermando che il reddito imponibile degli immobili affittati èquello risultante dal contratto, essendo irrilevante la concreta percezione del canone da parte dell’inquilino.

Ciಠa fronte di quanto stabilito dall’articolo 26 del Tuir, secondo il quale i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità  del conduttore.


Nel caso in esame, in particolare, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria del Lazio, che aveva provveduto ad annullare l’accertamento di maggior reddito da fabbricati in relazione all’omessa denuncia, da parte del contribuente stesso, dei canoni di due contratti di locazione commerciale. Per i giudici di appello, inoltre, l’ammontare delle pigioni non doveva essere dichiarato in quanto i canoni stessi non erano stati percepiti, fermo restando l’inadempimento del conduttore. Nel ricorso l’Agenzia delle Entrate lamentava la violazione dell’articolo 26 del Tuir, chiedendo quindi l’imponibilità  dei canoni di locazione in virt๠dell’esistenza del relativo contratto.

Il ricorso dell’amministrazione finanziaria, dunque, èstato accolto dalla Suprema Corte, la quale nella sua sentenza ha spiegato che i giudici della Corte d’Appello nel giudicare il caso avevano erroneamente desunto che, per il periodo precedente a quello della risoluzione dei rapporti, doveva continuare ad essere applicata la regola generale della rendita catastale in virt๠dell’esistenza di decreti ingiuntivi, finalizzati al recupero del credito maturato.

Al contrario, invece, in virt๠di quanto previsto dall’articolo 26 del Tuir, la mancata percezione del canone locativo per morosità  del conduttore non ne impedisce l’assoggettamento a imposta sui redditi fino a quando non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione.