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Quando non vale la protezione dello scudo (seconda parte)

Si ricorda che la protezione scatta al momento della presentazione della dichiarazione di emersione, e non al momento del precedente versamento della tassa una tantum: il contribuente deve quindi evitare l’errore di pagare e poi lasciar passare le settimane senza presentare la dichiarazione (il termine ultimo èil 15 dicembre), o rischia di finire nel frattempo nel mirino di qualche funzionario erariale particolarmente malevolo.


La circolare n. 43/2009, emanata dall’Agenzia delle Entrate nelle settimane scorse, ha sviscerato ogni aspetto della procedura dello scudo fiscale, chiarendo anche alcuni aspetti dubbi. àˆ stato chiarito, ad esempio, che le ordinarie comunicazioni inviate al contribuente sull’avvenuto controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi non costituiscono un atto di accertamento e dunque non sono di ostacolo al ricorso allo scudo.


àˆ stato chiarita, inoltre, la distinzione fra la società  di persone e i singoli soci. Se la società  ricorre allo scudo fiscale, pertanto, la relativa protezione non si estende ai soci, se non a proposito dei redditi provenienti dalla società  e protetti per conto della stessa.
In ambito civilistico, èstato stabilito che i redditi e le altre ricchezze dichiarate non sono considerabili nei procedimenti di ogni genere: per esempio, nelle cause di separazione matrimoniale. Questo, perà², vale solo per i procedimenti futuri: per quelli già  in corso alla data del 4 ottobre scorso (data di entrata in vigore del provvedimento) la protezione viene meno.

Passando, infine, a controllare i riflessi in campo penale, gli illeciti finanziari sono “scudati” e dunque non sono punibili, a meno che, prima della presentazione della dichiarazione, il contribuente non sia già  stato iscritto nel registro degli indagati e ne abbia ricevuto formale comunicazione, o comunque ne sia venuto a conoscenza in altra forma (per esempio, abbia subito una perquisizione).