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I dati bancari trafugati all’estero possono essere usati dal fisco

Se l’Agenzia delle Entrate non avesse insistito tanto per il recupero delle informazioni sui conti degli italiani all’estero, qualche dubbio ci sarebbe anche venuto. Invece adesso ètutto chiaro che lo sforzo del fisco èfinalizzato ad aumentare gli introiti e combattere l’evasione. 

Se l’Erario invia un avviso di accertamento ad un contribuente, diventano rilevanti al fini della pratica anche gli elementi di prova assunti in modo poco rituale a patto che non siano lesivi dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione. Chiamare in causa i diritti umani sembra complicare la questione ma basta andare alla radice del pronunciamento, al fatto pratico, per capire come stanno le cose.

La vicenda processuale e la decisione della Cassazione

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, per violazione di legge (in particolare degli articoli 37 e 41 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 191 del cpp) avverso una sentenza della Ctr di Bolzano che, in accoglimento dell’appello del contribuente, aveva annullato le riprese dell’Agenzia relative a imposte e sanzioni collegate a disponibilità  finanziarie detenute all’estero.

Secondo i giudici di appello, infatti, era inutilizzabile la documentazione bancaria trafugata da un funzionario di una banca estera, poi acquisita dalle autorità  tedesche e da queste divulgate ad altri Paesi Ue, ai fini del contrasto all’evasione fiscale, in virt๠dell’articolo 191 del codice di procedura penale, che prevede un generale divieto di utilizzo processuale di prove acquisite in violazione di legge.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha dato continuità  ai principi di diritto enunciati nelle ordinanze gemelle 8605 e 8606 del 28 aprile scorso:

A legittimare i dati provenienti da un’autorità  straniera èla direttiva 77/799/Ce del Consiglio sull’assistenza nel settore delle imposte. Infatti, il 6° considerando della direttiva stabilisce che gli Stati “debbono scambiarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito o sul patrimonio”, chiarendo, in tal modo, che le procedure di scambio di informazioni previste nella direttiva sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di evasione a livello comunitario.