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Guida all’ICI: fabbricati inagibili e non accatastati

fabbricato inagibile

Nell’articolo precedente abbiamo tracciato come determinare la base imponibile nella generalità  dei casi. Esistono perಠalcune ipotesi in cui il discorso èun po’ pi๠complesso e occorre fare degli approfondimenti.

Un caso importante èquello dei fabbricati inagibili: per fatiscenza, per lavori di ristrutturazione o per qualunque altro motivo che li rende non fruibili nè dal titolare nè da nessuno.


àˆ ammesso ottenere la riduzione del 50% dell’ICI per codesti fabbricati; se la condizione d’inagibilità  permane solo per parte dell’anno o per parte della superficie dell’immobile, l’imposta si riduce in proporzione.

Per definire inagibile il fabbricato, occorre normalmente una perizia eseguita dai tecnici comunali, a spese e su istanza del contribuente. In alternativa, èpossibile ricorrere ad un’autocertificazione, ma in generale èuna soluzione rischiosa, considerando che un eventuale falso costituirebbe reato.


Un’altra ipotesi importante èquella dei fabbricati non iscritti al catasto; in una nazione come la nostra, in cui gli abusi edilizi sono la norma, èun caso davvero frequente. Ma il fatto che un fabbricato sia abusivo non significa che non sia soggetto ad ICI. Il mancato accatastamento, comunque, puಠdipendere anche da semplici errori degli uffici pubblici, magari risalenti a tanti anni prima.

Per gli immobili non accatastati il calcolo della base imponibile si basa sulle regole generali, applicando quella che sarebbe la rendita catastale che si presume sia applicabile nel caso in oggetto. Va peraltro segnalato come da alcuni anni ci sia l’obbligo per i proprietari di accatastate tutti gli immobili: il mancato accatastamento, dunque, non blocca l’applicazione dell’ICI ma comporta anche sanzioni piuttosto salate.