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Fatturazione elettronica, i codici tributo dell’imposta di bollo 

Con l’introduzione della fatturazione elettronica entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2019, arrivano anche le nuove istruzioni relative agli importi dell’imposta di bollo e i codici tributi necessari per effettuare il pagamento. 

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L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul portale “Fatture e Corrispettivi” i nuovi importi aggiornati relativi all’imposta di bollo applicata, in modalità  virtuale, alle fatture elettroniche emesse senza addebito IVA nel corso del primo trimestre 2019. Nel dettaglio, si tratta della marca bollo di 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.) che viene caricata per le fatture emesse senza addebito IVA, se l’importo supera i 77,47 euro. Per importi inferiori la marca da bollo non deve essere invece applicata esattamente come avveniva anche per le fatture cartacee. L’imposta di bollo èperಠobbligatoria anche con l’entrata in vigore dovuto anche con l’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica. A cambiare sono state solo le modalità  di pagamento. Per effettuarlo e per conoscere l’importo complessivo dovuto per il primo trimestre, èsufficiente accedere con il proprio profilo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dedicata alle fatture elettroniche cliccando poi su “pagamento imposta di bollo”. 

Si tratta dello stesso servizio che offre la possibilità  di consultare le fatture elettroniche e le note di variazione che sono state emesse e ricevute, messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 

Dopo aver selezionato l’opzione per il pagamento dell’imposta di bollo si aprirà  poi una schermata che propone due diverse alternative.

àˆ possibile effettuare il pagamento diretto dell’imposta di bollo tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, opzione possibile se si èfornito il codice IBAN oppure effettuando l’elaborazione del modello F24.

Ed ecco i nuovi codici tributo per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, da versare tramite modelli F24” e F24 Enti pubblici.

  • 2521 – primo trimestre
  • 2522 – secondo trimestre
  • 2523 – terzo trimestre
  • 2524 – quarto trimestre
  • 2525 – sanzioni
  • 2526 – interessi.

Nell’F24 devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”. Nell’F24 Enti pubblici vanno indicati in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”, nella sezione “Dettaglio versamento”.

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