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Elenco beneficiari 5 per mille 2012

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito l’elenco dei soggetti ammessi a partecipare alla ripartizione del contributo relativo all’anno 2011. In tale elenco, consultabile a questo indirizzo, figurano gli enti del volontariato, gli enti della ricerca scientifica e dell’Università , gli enti della ricerca sanitaria, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a fini sportivi e che svolgono una rilevante attività  di carattere sociale.

Nonostante la pubblicazione dell’elenco, ci sono ancora alcune date che gli enti che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille devono segnare nella loro agenda.

REGOLARIZZAZIONE DOMANDA 5 PER MILLE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012

La prima di queste èfissata per il 21 maggio prossimo, termine entro il quale i legali rappresentanti degli enti o delle associazioni potranno chiedere la correzione di eventuali errori riguardanti i dati in possesso dell’amministrazione finanziaria. Tali correzioni verranno apportate entro il 25 maggio, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate pubblicherà  la versione aggiornata e definitiva dell’elenco.

CODICE TRIBUTO RIMESSIONE IN BONIS 5 PER MILLE E CONSOLIDATO

Altra data da ricordare èil 2 luglio, data entro la quale gli enti di volontariato dovranno inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, da trasmettere tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, allegando la fotocopia del documento d’identità  del sottoscrittore. Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, dovranno inviare tale dichiarazione all’ufficio del Coni territorialmente competente.

Ultima data da ricordare èquella del 1° ottobre. Per quest’anno, infatti, in forza di quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe, èprevista la possibilità  di entrare a far parte dell’elenco presentando la domanda di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro i 1° ottobre. In tal caso dovrà  perಠessere versata, tramite modello F24, una sanzione di 258 euro.