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Circolare AdE 19-2010: indicazioni sul contenzioso tributario

Nel dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha emanato un pacchetto di sentenze che hanno destato molto scalpore: èstato infatti demolito, presumibilmente per sempre, il potere dell’Agenzia delle Entrate di contestare al contribuente redditi o fatturati superiori a quanto dichiarato, basandosi esclusivamente sulla base degli studi di settore.


Secondo la Suprema Corte, infatti, gli studi, in qualità  di strumento puramente statistico riferibile ad una categoria ampia di imprenditori o professionisti, nei confronti del singolo contribuente possono tutt’al pi๠costituire un indizio a suo carico, ma che abbisogna di ulteriori e pi๠consistenti indizi prima che gli si possano accertare redditi superiori.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato recentemente una circolare, la n. 19-2010, in cui questo principio fissato dalla Cassazione viene recepito: tutti gli uffici periferici sono quindi invitati ad abbandonare le liti nelle quali, oltre agli studi di settore, essi non hanno altro in mano.

Nella medesima circolare, perà², partendo da altri spunti presenti nelle sentenze della Corte, l’Agenzia ha fissato altre raccomandazioni ai propri funzionari, che vanno in senso meno favorevole per i contribuenti.
La questione che pi๠fa discutere gli esperti, in particolare, riguarda l’inerzia del contribuente, che, secondo la circolare, va a suo svantaggio e costituisce indizio a suo carico.


Il discorso riguarda la situazione in cui l’Agenzia inviti al contraddittorio il contribuente in vista della ricostruzione della sua posizione (obbligo preciso, in carenza del quale il futuro avviso di accertamento sarebbe nullo), ma quest’ultimo non si presenti: non solo l’Agenzia puಠandare avanti nel suo lavoro ma puಠanche sentirsi legittimata a ritenere questo suo atteggiamento come un indizio di colpevolezza da aggiungere agli eventuali altri.

Tutto da vedere, perà², se la magistratura tributaria confermerà  questa posizione.