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Beni strumentali ad uso promiscuo

Come regola generale, le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nell’esercizio in cui maturano, purchè i beni cui si riferiscono siano integralmente inerenti all’attività .

Parliamo invece di beni promiscui quando essi sono impiegati in parte per scopi imprenditoriali e in parte per scopi privati: per esempio, coloro che lavorano da casa potranno considerare l’arredamento, il computer ecc. come beni promiscui.


Per i beni promiscui, la deducibilità  delle quote di ammortamento èfissata solitamente al 50%. Sarà  il contribuente a dover individuare col dovuto rigore quali beni siano ad uso promiscuo, evitando di dedurre integralmente gli ammortamenti degli stessi per evitare contestazioni dall’Agenzia delle Entrate.

Per alcuni beni, perà², èla legge stessa ad imporre una presunzione di promiscuità  e a fissare la percentuale di deducibilità . Si tratta dei telefoni fissi e cellulari, per cui èfissato il tasso dell’80%, e dei mezzi di trasporto stradale a motore, le cui quote di ammortamento sono integralmente deducibili solo se il bene èstrettamente utilizzato per l’attività  (ad esempio, un tir per un’impresa di trasporti), laddove altrimenti la deducibilità  èdel 40% ed entro un tetto massimo di spesa pari a € 18.075,99 (80% e € 25.822,84 per gli agenti di commercio) se si tratta di automobili, oppure € 4.131,66 o € 2.065,83 rispettivamente in caso di motocicli e ciclomotori. Se il bene èdato in uso ai dipendenti, la percentuale di deducibilità  sale al 90%.


In tutti i casi, per i professionisti il discorso puಠriguardare solamente un mezzo.
Va chiarito come queste limitazioni alla deducibilità  delle quote di ammortamento dei beni promiscui finiscono per riguardare ogni altra spesa che agli stessi beni faccia riferimento, dal traffico telefonico ai rifornimenti di carburante.