Home » IVA di cassa

IVA di cassa

iva di cassa

Dal 2009 e per tre anni in via sperimentale, si rivoluziona il sistema dell’esigibilità  dell’imposta sul valore aggiunto.

Secondo le attuali regole, l’IVA costituisce un debito dell’emittente verso l’Erario nel momento stesso in cui egli emette la fattura. Vi sono perಠgià  oggi alcune eccezioni: per le fatture emesse verso enti pubblici e per la cessione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, esiste la possibilità  di richiedere l’esigibilità  differita, indicandola direttamente in fattura: il debito d’imposta sorge cosଠsolo quando si incasserà  il pagamento dal cliente.


Il sistema dell’esigibilità  differita, dunque, dal 2009 sarà  generalizzato ad ogni ipotesi di cessione di beni o di prestazione di servizi: imprese, enti no-profit e professionisti dovranno dunque riversare l’imposta all’Erario solo una volta ottenuto il pagamento.

C’ perಠun limite temporale: il debito sorge ugualmente, anche senza che vi sia stato l’incasso, dopo che ètrascorso un anno dalla data di emissione, a meno che il cliente non sia sottoposto a fallimento od altra procedura concorsuale.

Come nell’ipotesi tradizionale di esigibilità  differita, anche in questo caso ècomunque necessario indicare in fattura di voler impiegare tale agevolazione (con un esplicito riferimento all’art. 6 comma 5 del DPR 633/1972). In mancanza di tale indicazione, si applicheranno le regole generali sull’esigibilità  immediata: l’IVA èdovuta al momento dell’emissione della fattura.


Il discorso non cambia se, in luogo della fattura, si certificano i corrispettivi con ricevute fiscali o scontrini; l’esigibilità  differita non èinvece mai ammessa nelle varie ipotesi in cui la fattura èmessa dal cliente in luogo del cedente (il cosiddetto “reverse-charge”, previsto per alcune operazioni rare e particolari).

L’IVA di cassa deve ricevere l’approvazione dell’Unione Europea (poichè un’imposta di derivazione comunitaria), ma gli esperti non ritengono che vi saranno ostacoli.