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Duplicati polizze servizio credito su pegno

Foto | Marty Melville/Getty Images News/Getty Images

L’emissione di duplicati nel caso in cui si sia verificato uno dei seguenti episodi, ovvero distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli articoli 6 e seguenti della legge 30 luglio 1951 n.948, che èstata poi modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206. Le suddette normative sono relative all’ammortamento dei titoli al portatore.

In questi casi l’interessato dovrà  fare immediata denuncia scritta alla Banca. Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all’identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all’identificazione del denunciante.

Una volta rintracciato il pegno verrà  dichiarato il fermo e sarà  anche quindi data notizia mediante pubblicazione nell’albo posto negli uffici della Sezione di credito su pegno, dove si effettuano le relative operazioni.

Il pegno, “fermato” in dipendenza della procedura di cui sopra, non puಠessere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell’articolo 8 della legge 30 luglio 1951 numero 948, il fermo che èstato dichiarato in conformità  delle presenti norme, si considera annullato se entro 25 giorni dalla denuncia l’interessato non fa pervenire alla Banca – Sezione di Credito su Pegno una copia del ricorso al Presidente del Tribunale.

La Banca perಠdà  corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell’operazione creditizia. Pertanto il pegno segue la sua normale procedura fino alla vendita all’asta alla scadenza stabilita.

Se dalla vendita si verifica un “sopravanzo”, questo puಠessere corrisposto all’eventuale presentatore della denuncia.

Per evitare il procedimento di vendita, l’interessato puಠpagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, o procedere ad un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l’intesa che la nuova polizza ètrattenuta dalla Banca e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d’ammortamento della polizza smarrita.