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Segreto commerciale: cosa èlecito e cosa no per le aziende

Per le aziende si parlerà  di diritto all’informazione dei giornalisti o di rispetto della privacy? Se siamo in uno o nell’altro campo sarà  d’ora in poi il giudice a deciderlo. Soprattutto perchè stata approvata la direttiva europea sui segreti aziendali. 

La direttiva europea sui segreti aziendali, la 2013/0402, sulla “protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”, approvata ieri dal Parlamento Ue a Strasburgo. Il testo èpassato per 503 sà¬, 131 no e 18 astensioni. Formiche.net ha dedicato un approfondimento al tema. Ecco qualche spiegazione importante.

Nuove regole privacy del Garante per la Privacy

Cosa prevede la direttiva?

L’obiettivo della normativa à¨Â cercare di proteggere “l’accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l’impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale”.

Qual èla definizione di segreto commerciale?

Secondo la definizione di segreto commerciale contenuta nei documenti della Commissione europea, la definizione di “segreto commerciale” prevede che le informazioni debbano essere riservate; che le informazioni, in quanto riservate, hanno valore commerciale; e che il detentore del segreto commerciale si adopera per mantenerle segrete”. àˆ importante sottolineare che la protezione dei segreti commerciali non si estende alla divulgazione di segreti se servono all’interesse pubblico”.

Cosa èillecito?

Probabilmente èla domanda pi๠importante cui dobbiamo rispondere. E la risposta la affidiamo a Formiche.net

L’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerare illeciti in assenza del consenso da parte del detentore del segreto commerciale. La norma stabilisce inoltre che “l’uso di un segreto commerciale da parte di un terzo non direttamente coinvolto nell’acquisizione, nell’utilizzo o nella divulgazione illeciti originari èanch’esso illecito quando il terzo èa conoscenza dell’atto illecito originario, o avrebbe dovuto esserlo, o ne èstato informato”. La scoperta indipendente e la ricerca del segreto di fabbricazione sono considerati invece mezzi legittimi per acquisire informazioni.