
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 44840/2010, con la quale è stata esclusa la configurabilità dell’ipotesi di furto nel caso in esame, ma non anche la sussistenza di altre fattispecie criminose.
La Corte, infatti, si è trovata a dover giudicare un dipendente che ha realizzato una copia di alcuni file aziendali allo scopo di consegnarli ad altra azienda concorrente interessata a conoscere tali informazioni al fine di realizzare delle offerte più vantaggiose, attirando così a se un maggior numero di clienti.
In questo caso, tuttavia, come ha stabilito la Corte di Cassazione, non è possibile condannare per furto il dipendente, tuttavia sussistono altre fattispecie criminose, tra cui la rivelazione del segreto professionale o del segreto industriale, in violazione dell’obbligo di fedeltà stabilito dall’art. 2105 del Codice Civile (“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio“).