
Ma cosa avviene per l’imposta sul valore aggiunto? La soluzione confermata costantemente negli anni dalla magistratura tributaria èsemplice e intuitiva, nell’ottica di punire entrambe le parti fraudolente in causa.

Ma cosa avviene per l’imposta sul valore aggiunto? La soluzione confermata costantemente negli anni dalla magistratura tributaria èsemplice e intuitiva, nell’ottica di punire entrambe le parti fraudolente in causa.

àˆ da notare che l’editore che adotta il sistema forfettario èsentato dal fatturare le cessioni, al contrario di quanto avviene nell’altra ipotesi.

Per loro, anzi, gli acquisti e cessioni di tali beni sono “fuori campo†IVA, e non devono nemmeno comparire in dichiarazione. Chiaramente, l’onere dell’imposta ricade sul consumatore finale, che acquistando il prodotto rimborsa l’imposta alla casa editrice.

Alla scadenza, l’accipiens restituisce i beni al tradens oppure, in sostituzione, il corrispondente valore in denaro.

Il contribuente, titolare di un’azienda agrituristica situata in Umbria, domandava all’Agenzia se poteva considerare inerente alla sua attività una piscina da costruirsi nei pressi immediati dell’edificio e destinata a fornire un servizio aggiuntivo ai futuri visitatori.

Molti operatori, tuttavia, in questi mesi hanno preferito rinunciare a tale beneficio fiscale per motivi di pura semplicità : soprattutto per le imprese di grandi dimensioni in cui molti dipendenti sono impegnati continuamente in trasferte di lavoro, contabilizzare ogni singola fattura separando imponibile e imposta sarebbe risultata un’operazione lunga e complessa.

Secondo le attuali regole, l’IVA costituisce un debito dell’emittente verso l’Erario nel momento stesso in cui egli emette la fattura. Vi sono perಠgià oggi alcune eccezioni: per le fatture emesse verso enti pubblici e per la cessione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, esiste la possibilità di richiedere l’esigibilità differita, indicandola direttamente in fattura: il debito d’imposta sorge cosଠsolo quando si incasserà il pagamento dal cliente.

Fino ad oggi, la detrazione era prevista solo per coloro che operano nel settore e per le spese sostenute ai fini della partecipazione a congressi, seminari e simili.