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Modalità  di presentazione dell’ASDI e regime transitorio

La disciplina legata al nuovo assegno di disoccupazione èmolto particolare ma l’INPS ha dedicato all’argomento una circolare, la numero 47. Ecco allora altre informazioni legate alle modalità  di presentazione dell’ASDI e al regime transitorio. 

Da una parte bisogna dire che l’argomento èmolto complesso e anche  noi, nel riportare la circolare INPS abbiamo cercato di frazionarlo e ridurlo al fine di agevolare la comprensione. Dall’altra bisogna riconoscere che l’istituto di previdenza ha fatto dei punti elenco molto esaustivi. Abbiamo già  visto: premessa, requisiti, calcolo dell’importo dell’ASDI. Dobbiamo adesso affrontare il punto 5 dedicato a modalità  di presentazione della domanda di disoccupazione e regime transitorio.

Modalità  di presentazione della domanda. 

Ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

Si rammentano, a tal fine, le modalità  di presentazione della domanda in via telematica:

a)   via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);

b)   tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);

c)   tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Tuttavia, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI. Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.

Si espone di seguito un caso esemplificativo sul punto.

Un lavoratore licenziato il 1 maggio 2015 presenta domanda di NASpI il 15 maggio 2015.

Il periodo teorico di durata èpari a 7 settimane, che vanno, quindi, dal 16 maggio 2015 al 30 giugno 2015.

La definizione della domanda e la conseguente disposizione del pagamento intervengono il 20 luglio 2015.

In tale data èstata data comunicazione all’interessato del provvedimento di accoglimento.

Pertanto, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI  decorreranno dal 20 luglio 2015.

 

 5.1 Regime transitorio.

Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’1.5.2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto della presente circolare, per i quali quindi, sia già  decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Nel caso in cui la decorrenza e il termine della durata dell’ASDI  siano precedenti al termine per la presentazione della domanda, si evidenzia – su specifico indirizzo ministeriale – che continua a sussistere l’obbligo di sottoscrivere il Patto.

Laddove, peraltro, il lavoratore avesse trovato un nuovo impiego nel periodo di spettanza teorica dell’ASDI o al termine dello stesso, non ènecessaria la sottoscrizione del patto. Tanto a tutela della situazione di bisogna che avuto origine nel corso del periodo di regime transitorio.Â