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Mancato versamento del quinto dello stipendio

Nel caso in cui il datore di lavoro non provvede a versare al cessionario un quinto dello stipendio dovuto al suo dipendente e da questi ceduto ad un soggetto terzo, non commette un reato di appropriazione indebita ma solo un illecito civile.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37954 del 20 ottobre 2011, con la quale èstato assolto un datore di lavoro condannato nei due precedenti gradi di giudizio per essersi appropriato della quota di stipendio che un suo dipendente aveva destinato ad una banca a fronte della restituzione di un prestito erogatogli in precedenza, pur facendo figurare tale quota dello stipendio in busta paga.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

I giudici della Suprema Corte hanno precisato che tale comportamento da parte del datore di lavoro non integra la fattispecie di appropriazione di denaro altrui prevista dall’art. 646 del codice penale, in quanto si tratta di un mero inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di versamento della retribuzione e di far fronte per conto del dipendente agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali.

RITARDO PAGAMENTO INDENNITà€ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE

Di conseguenza, dunque, secondo la Corte di Cassazione, il datore di lavoro non puಠessere ritenuto responsabile di appropriazione indebita per non aver adempiuto ad obbligazioni pecuniarie a cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite, in quanto manca l’elemento dell’altruità  del bene costitutivo della fattispecie di appropriazione indebita, contrariamente all’orientamento adottato dai giudici che avevano invece condannato il datore di lavoro basandosi sull’erroneo presupposto che le somme da lui trattenute dallo stipendio del dipendente dovessero intendersi di proprietà  del lavoratore.