
Se avete intenzione di cambiare lavoro, attenti a come compilate la lettera di dimissioni (scarica il modulo dimissioni fac-simile) oltre che al nuovo curriculum vitae:
Le principale riforme introdotte col decreto legge n. 112-25.06.08 in materia di lavoro:
Dimissioni: dal 25 giugno il lavoratore che intende risolvere il proprio contratto di lavoro, potrà farlo liberamente, trasmettendo al datore di lavoro la comunicazione delle proprie dimissioni.
Infatti con il nuovo D.L. 112/08, viene abrogata la L. 188/07 che poneva l’obbligo al lavoratore di presentare le dimissioni volontarie esclusivamente attraverso la compilazione dei modelli ministeriali o attraverso la procedura telematica. Pertanto il dipendende che decide di licenziarsi, comunicherà al proprio datore di lavoro il suo intendimento, attraverso la precedente procedura, ossia con una lettera da lui sottoscritta.
Guarda un esempio di lettera dimissioni
In questo modo il lavoratore può in qualsiasi momento rassegnare le proprie dimissioni senza alcuna complicazione se non quella del preavviso utile al datore di lavoro per trovare un degno sostituto.
Il lavoratore, per sua volontà , può anche decidere di non concedere al datore di lavoro il periodo di preavviso, ma in questo caso il lavoratore deve risarcire al datore di lavoro un’indennità corrisposta in denaro. I termini di preavviso e le rispettive indennità se questi dovessero mancare sono sancite dagli accordi sindacali diversificati quindi per categoria di lavoro.
Il periodo di preavviso quindi da presentare al proprio datore di lavoro si differenzia per ogni categoria di contratto.
Ogni dipendente, quindi, può dare le proprie dimissioni anche su un foglio di carta libera debitamente sottoscritta per poi consegnarlo al proprio datore di lavoro.
Questa semplicità potrebbe far tornare il rischio della bruttissima usanza delle “dimissioni in bianco” con la quale il datore di lavoro si fa consegnare le dimissioni dal lavoratore con il campo della data in bianco in modo da poter camuffare il licenziamento senza giusta causa.
Questa procedura (illegale) veniva principalmente usata sulle donne che hanno giustamente la probabilità di rimanere incinte.
Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni senza il periodo di preavviso quando si è verificato un motivo definito di “Giusta Causa”. Sono definite per giusta causa le dimissioni per cui si verifica che il datore di lavoro non paghi la retribuzione concordata, non paghi i contribbuti al lavoratore, se il lavoratore è costretto a subire situazioni di mobbing o atteggiamenti ingiuriosi o se egli è obbligato a trasferirsi in un nuovo posto di lavoro senza una motivazione plausibile.
E’ sempre difficile risolvere il contratto di lavoro poichè in poco tempo si modifica la situazione lavorativa che comprende sia il lavoratore che il datore di lavoro. E’ spesso frequente che durante il periodo di preavviso si verifichino degli screzi tra il datore di lavoro e il lavoratore.
In ogni caso le dimissioni sono un diritto che il lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro in qualsiasi momento.





Loading ...
febbraio 5th, 2010 a 13:43
[...] seguente i tre dirigenti nella società produttrice di cioccollato hanno presentato la propria lettera di dimissioni. Nel frattempo è già stato avviato il periodo di 20 giorni lavorativi per il preavviso di [...]
luglio 14th, 2010 a 06:26
Ma in caso di dimissioni volontarie con preavviso, il datore di lavoro deve controfirmare la lettera di dimissioni?
novembre 8th, 2010 a 12:12
Buongiorno,
ho lavorato per 27 mesi consecutivi con un ma contratto a tempo determinatocon scadenza 31 ottobre 2010 ma non mi è stato rinnovato.
Mi è stata richiesta la lettera di licenziamento da parte dell’agenzia del lavoro per richiedre l’indennità di disoccupazione, ma l’azienda mi ha risposto che il loro consulente del lavoro ha detto che non serve, e che basta la lettera di assunzione.
Cosa devo fare? Ho richiesto pure una carta scritta dalla mia vecchia azienda che dica che non mi hanno rinnovato il contratto, ma ad oggi non ho ancora avuto risposta, e più giorni passano e più soldi ci perdo io.
Resto a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Saluti
Marco
novembre 13th, 2011 a 18:17
Salve io sono stato costretto a firmare le dimissioni in bianco con la minaccia della non assunzione.Ho preso subito provvedimenti inviando una denuncia alla cgil mentre prestavo attività lavorativa.Poi sono stato tranquillamente licenziato avendo già le mie dimissioni firmate ancora prima dell’assunzione.Vorrei sapere se la denuncia che ho inviato ha un valore legale o meno.
gennaio 7th, 2012 a 16:03
Caro il mio Francesco Di (ecc. ecc.) tu scrivesti: “In questo modo il lavoratore può in qualsiasi momento rassegnare le proprie dimissioni senza alcuna COMPLICAZIONE se non quella del preavviso utile al datore di lavoro per trovare un degno sostituto.”, bene ti vorrei far notare che quella che tu chiami complicazione non era altro che una tutela per far si’ che molti lavoratori e lavoratrici (soprattutto) non fossero ricattati al momento dell’assunzione con la firma di una lettera di dimissioni in bianco da utilizzare in caso di gravidanze o altri problemi che potessero allontanarli giustificatamente dal lavoro. Siamo alle solite!! In questo sporco paese chiamato “Italia di ME…..”, si riescono a spacciare per semplificazioni tutte quelle norme che invece ci tengono soto il giogo del potere e ci INC…… ferocemente.
febbraio 1st, 2012 a 23:06
Salve, vorrei sapere una cosa. Nell’azienda presso quale molte persone vengono assunte e molte si licenziano volontariamente, insieme alla lettera di dimissioni viene richiesto di restituire il contratto firmato. È legale? Su quelle 4 pagine che costituiscono un’appendice del CCNL che noi firmiamo c’è scritto che devono essere restituite al datore di lavoro quando si interrompe il rapporto di lavoro. Perchè mai?
Grazie