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Contribuenti minimi: i requisiti per l’accesso (III)

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Il requisito per l’accesso al regime contabile dei contribuenti minimi che ha lasciato pi๠perplessità  e che ha richiesto le maggiori precisazioni nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate concerne l’acquisto dei beni strumentali nel triennio precedente, che non deve superare la soglia di quindicimila euro.

Per verificare la continuità  nel tempo del rispetto del requisito, occorre che ogni anno si rifacciano i calcoli col riferimento all’ultimo triennio.


Il riferimento èquantomai generico: “beni strumentali” fa riferimento a tutti i beni acquistati nell’esercizio dell’impresa o della professione, senza distinzione fra beni materiali e immateriali, ammortizzabili e non ammortizzabili, mobili e immobili: dunque arredamento, mezzi elettronici, cancelleria ecc.

Non assume alcuna importanza se i beni sono stati successivamente dismessi o rivenduti. Sono esclusi, ovviamente, i beni-merce (cioècomprati per essere rivenduti, come una scrivania per un negozio di arredi), e sono esclusi tutti gli acquisti di servizi, cosଠcome i beni ricevuti in comodato. Probabilmente, ma èun punto incerto, andrebbe escluso anche l’avviamento, se èstato oggetto di acquisto.


Nel conto occorre prendere in considerazione il costo originario dei beni strumentali acquistati, al netto dell’IVA (indipendentemente dal fatto che essa sia detraibile o indetraibile). Nel conteggio vanno perಠconsiderati anche i canoni di locazione e di leasing sostenuti per beni strumentali nel medesimo periodo.

I beni ad utilizzo promiscuo (in parte per scopi professionali e in parte per scopi privati) vanno conteggiati per il 50% del costo storico. Questo discorso si applica anche per tutti quei beni che le leggi fiscali considerano oggettivamente promiscui (autovetture e motocicli, telefonia…), anche qualora le percentuali di deduzione fissate dal TUIR fossero diverse.

Infine, il fatto di aver eventualmente percepito contributi pubblici a fondo perduto per l’acquisto dei beni strumentali èininfluente.