Telecamere nascoste sul lavoro vietate dal Garante della privacy

Mayor Unveils New Security Videocameras At Milano Central Station

Installare in modo occulto telecamere sul luogo di lavoro èassolutamente vietato, soprattutto qualora queste non siano indicate e non siano state previste da accordi sindacali o autorizzate dal Ministero del Lavoro, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Tale principio èstato ulteriormente ribadito dal Garante della privacy, che di recente ha vietato ad una società  editrice di un quotidiano il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso apparati di ripresa installati in modo occulto presso la propria sede, in particolare all’interno dei rilevatori di fumo o in lampade di allarme, senza indicarne la presenza e quindi all’insaputa dei lavoratori.

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Controllare il pc del dipendente non èsempre consentito

Il Garante della privacy, intervenendo su un caso di licenziamento di un dipendente dopo che l’azienda aveva verificato il contenuto di alcuni file aventi carattere personale sul computer aziendale da questi utilizzato, ha affermato che il datore di lavor èlegittimato a controllare il pc del dipendete ma solo a determinate condizioni.

In particolare, il datore di lavoro puಠeffettuare dei controlli finalizzati a verificare l’effettivo adempimento della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, ma rispettando la libertà  e la dignità  dei lavoratori.

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Divieto di videosorveglianza dei dipendenti

Il Garante per la privacy ha sancito il divieto di sistemi di videosorveglianza in grado di captare anche le conversazioni dei dipendenti.

A fronte di tale divieto, dunque, una società  èstata costretta a spegnere un impianto posto in un call center e composto da quattro telecamere orientabili e dotate di zoom, di cui tre in grado di captare anche l’audio all’interno del locale dove erano collocate le postazioni dei dipendenti.

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Privacy busta paga

I cedolini dello stipendio devono essere consegnati in busta chiusa oppure piegati e spillati, in modo tale che i dati in esso contenuti non siano accessibili a soggetti terzi. Allo stesso scopo, inoltre, gli uffici tenuti alla compilazioni e alla consegna dei cedolini devono tutelare le informazioni in essi contenute mediante il ricorso a strumenti e comportamenti idonei ad impedire l’accesso ai dati da parte di persone non autorizzate.

A stabilirlo èstato il Garante della Privacy attraverso la delibera n. 325 del 25 giugno 2009, un intervento avvenuto a seguito di una segnalazione attraverso la quale l’Autorità  era venuta a conoscenza di un errato sistema di distribuzione delle buste paga da parte del Ministero dell’Interno.

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