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Controllare il pc del dipendente non èsempre consentito

Il Garante della privacy, intervenendo su un caso di licenziamento di un dipendente dopo che l’azienda aveva verificato il contenuto di alcuni file aventi carattere personale sul computer aziendale da questi utilizzato, ha affermato che il datore di lavor èlegittimato a controllare il pc del dipendete ma solo a determinate condizioni.

In particolare, il datore di lavoro puಠeffettuare dei controlli finalizzati a verificare l’effettivo adempimento della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, ma rispettando la libertà  e la dignità  dei lavoratori.


Occorre infatti che ci sia il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, dei principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza, e che si tenga conto anche che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile. Inoltre, in virt๠del suddetto principio di correttezza, il lavoratore deve essere informato della possibilità  di un controllo sul suo computer.

Nel caso di specie, in particolare, l’azienda ha acquisito i dati contenuti nel pc aziendale del dipendente in occasione dell’esecuzione delle operazioni di back up, in particolare andando a verificare il contenuto di files aventi carattere personale e effettuando l’accesso a Skype con l’account del lavoratore, nonostante non avesse mai informato sull’esistenza di una policy interna sull’utilizzo degli strumenti informatici aziendali e nonostante il ricorrente non fosse mai stato informato sulle modalità  con cui il datore di lavoro avrebbe potuto controllare il portatile concessogli in uso.

Il Garante ha pertanto vietato alla società  ogni utilizzo dei dati personali del dipendente cosଠacquisiti, mentre spetterà  all’autorità  giudiziaria stabilire se la documentazione acquisita in tal modo potrà  essere utilizzata nel procedimento civile già  in corso.