
Ne deriva quindi che, in forza delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità , come parametro per la liquidazione trimestrale dell’Iva non èpi๠utilizzato il volume d’affari previsto dall’art. 7 del DPR 542/99 ma il volume dei ricavi, intendendosi per tali quelli disciplinati dagli articoli 57 e 85 del DPR 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi).


