Contributo addizionale e contratto di somministrazione

prelievo contratto a termine

Il Ministero del Lavoro con interpello n. 15 dello scorso 17 aprile ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali da applicare ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in virt๠di quanto previsto dalla riforma del lavoro.

In particolare, al Ministero èstato chiesto se tale contributo debba o meno essere applicato anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonchè ai lavoratori somministrati in mobilità  assunti con contratto di lavoro a termine, andando cosଠa riconprendere tali ipotesi nei casi di esenzione previsti dal comma 29, lett. b) dell’art.2 della Legge n. 92/2012.

Pause rinnovi contratti a termine possono essere ridotte dai CCNL

La circolare ministeriale 27/2012 contiene alcuni chiarimenti in merito alla possibile riduzione della durata delle pause obbligatorie tra pi๠contratti a termine siglati tra le stesse parti in deroga a quanto previsto dalla riforma del lavoro targata Fornero.

La nuova normativa, ricordiamo, prevede che in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato debba intercorrere una pausa non inferiore a 90 giorni (dai precedenti 20 giorni), oppure di 60 giorni (dai precedenti 10) in caso di contratti fino a sei mesi.

Contratto a tempo determinato ipotesi di proroga oltre 36 mesi

Per ricorrere ad un contratto a tempo determinato ènecessario che sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. In altre parole, dunque, un datore di lavoro puಠassumere un dipendente con contratto a termine solo in determinati casi, ad esempio per sostituire una dipendente in maternità  oppure per far fronte ad un temporaneo aumento della produttività .

Al fine di tutelare i lavoratori ed evitare eventuali abusi nel ricorso a questa tipologia di contratto èprevisto che ciascun dipendente non possa essere impiegato presso la stessa azienda con uno o pi๠contratti di lavoro a termine per un periodo superiore ai 36 mesi.

Impugnazione contratto a termine

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5240 del 2 aprile 2012 ha stabilito che l’apposizione illegittima di un termine ad un contratto di lavoro puಠessere impugnata dal lavoratore in qualunque momento.

Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e che lamentava la nullità  della clausola mediante la quale era stato apposto un termine alla durata del contratto di lavoro e, di conseguenza, chiedeva la conversione del contratto a tempo indeterminato.