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Recesso conduttore per gravi motivi

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Nel caso in cui si èconduttori e si debba procedere al recesso del contratto per gravi motivi, l’ordinamento legislativo prevede delle apposite norme che consentano la risoluzione del contratto. Il caso puಠessere applicato ad esempio anche all’imprenditore che deve abbandonare un immobile che ha preso in affitto. La legge stabilisce che se al soggetto affittuario ricorrano gravi motivi, esso puà²Â recedere in qualsiasi momento dal contratto, ma deve dare comunicazione al locatore con almeno sei mesi di anticipo. Tale norma viene stabilita nell’articolo 3 comma 6 della legge 431 del 1998.

 La legge perà²Â non specifica esattamente quali siano i casi che fanno insorgere il “grave motivo” per poter comunicare la disdetta e quindi il recesso dal contratto di locazione. E’ quindi necessario affidarsi alla giurisprudenza per valutare se ci si trova di fronte ad un grave motivo o no. Intanto èstato stabilito che i gravi motivi possono insorgere sia per il recesso da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo, sia per quelli di immobili ad uso produttivo, come i capannoni industriali e i negozi. L’importante èche si verifichino delle circostanze oggettive, che siano quindi estranee alla volontà  del conduttore, imprevedibili e sopravvenute nel corso del rapporto.

Per quanto riguarda il caso delle locazioni ad uso non abitativo, quindi nel caso di immobili ad uso produttivo come le fabbriche e i negozi, possono costituire dei gravi motivi ad esempio l’andamento della congiuntura economica; tale situazione deve essere cosଠgrave da obbligare ad ampliare o ridurre la struttura aziendale in modo da rendere gravoso la continuazione del contratto di locazione tra locatario e affittuario. Nel caso specifico puಠad esempio trattarsi della mancata realizzazione di un piano di sviluppo edilizio della zona oppure l’esigenza di trasferire in un altro luogo l’attività  cui l’immobile locato era stato adibito.

Il conduttore deve quindi comunicare per iscritto la disdetta al locatore e quest’ultimo ha comunque diritto al pagamento dei canoni di locazione per i sei mesi successivi alla data della comunicazione di recesso. L’unico caso in cui questo non èprevisto èquando il locatore vi rinuncia perchè riesce a stipulare una nuova locazione dell’immobile entro i sei mesi.