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Norme per risanamenti aziendali

La legge 122/2010 ha introdotto alcune modifiche alla legge fallimentare. Lo scopo, in linea con altre importanti modifiche normative approvate negli ultimi anni, èquello di favorire il ricorso a soluzioni stragiudiziali che evitino, finchè possibile, il trauma del fallimento, passando attraverso accordi di ristrutturazione dei debiti e/o piani di concordato preventivo.

Per favorire queste soluzioni, il legislatore, come detto, ha apportato alcune modifiche, in tema di prededucibilità  dei crediti e di reati fallimentari.


Sulla prima questione, il problema riguardava il fatto che l’articolo 111 L.F. prevede che i crediti sorti in occasione della procedura fallimentare sono prededucibili rispetto a tutti gli altri. Nulla, perà², si diceva sui crediti sorti nell’eventuale tentativo (evidentemente non andato a buon fine) di ristrutturare i debiti, i quali, pertanto, dovevano essere esclusi da ogni beneficio.

La modifica normativa, invece, ha ora previsto espressamente che il privilegio della prededucibilità  si estenda anche ai finanziamenti bancari sorti precedentemente alla dichiarazione di fallimento a sostegno dei tentativi di accordo fra il debitore e i creditori, includendo fra l’altro anche la presentazione del progetto di concordato preventivo.

Non solo: la prededucibilità  èstata riconosciuta anche all’80% dei finanziamenti dei soci e al compenso del professionista che abbia attestato la fattibilità  del piano presentato dall’imprenditore in crisi.
Dal lato penale, invece, il rischio paventato èche chi avesse finanziato tali accordi (sfociati successivamente nel fallimento) potesse vedersi imputato del reato di bancarotta.


Anche qui la situazione ècambiata: pagamenti e operazioni eseguiti nell’ambito di un concordato preventivo o di un piano di risanamento sono ora espressamente esentati da qualsiasi responsabilità  penale (ferme restando, perà², eventuali conseguenze sul piano civile).

Fonte: Il Sole 24 Ore