Come già oggi, anche in futuro la regola generale sarà che le Srl saranno libere di istituire o meno il collegio sindacale, salvo alcune ipotesi in cui la nomina èobbligatoria. La novità , perà², èche le ipotesi di nomina obbligatoria diventano ben pi๠numerose, da due a sei.
Confermate le due ipotesi tradizionali: la nomina del collegio èinderogabile quando il capitale sociale supera la soglia minima prevista per le SpA (dunque, attualmente, centoventimila euro) oppure quando, per due esercizi consecutivi, si superano due delle tre soglie dimensionali che impediscono la redazione del bilancio abbreviato elencate all’art. 2435-bis: attivo superiore a € 4.400.000,00; valore della produzione superiore a € 8.800.000,00; dipendenti mediamente impiegati nell’anno superiori a cinquanta.
Quali sono invece le nuove quattro ipotesi? La Srl dovrà istituire il collegio sindacale se: ètenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla un’altra società soggetta alla revisione legale dei conti; utilizza contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore ad una certa soglia che verrà fissata in un secondo momento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; il rapporto fra passività e capitale proprio, cosଠcome iscritti in bilancio, superano per due esercizi consecutivi un certo valore, anch’esso da stabilire con futuro decreto del M.E.F.
Tanto in quest’ultima ipotesi quanto nella seconda descritta (riferita alle soglie per il bilancio abbreviato), se per due esercizi consecutivi si ritornerà al di sotto delle rispettive soglie quantitative, l’obbligo di nomina del collegio sindacale decadrà .
Queste modifiche dovrebbero trovare posto nell’articolo 2477 del codice civile. Ricordiamo, comunque, che al momento si parla di una bozza di decreto legislativo, e che la versione definitiva èancora da emanare.