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Riposi per allattamento in caso di parto plurimo

L’art. 41 del Dlgs 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità ) prevede che in caso di parto plurimo le ore di permesso spettanti alla madre e al padre debbano essere raddoppiate.

Questo significa quindi che alle madri lavoratrici che hanno avuto un parto gemellare spettano durante il primo anno di vita dei bambini quattro ore di permesso giornaliero, anzichè due. Nel caso in cui l’orario di lavoro non superi le sei ore, invece, le ore di permesso spettanti saranno due anzichè una.


Anche in questo caso, tuttavia, èprevisto che qualora la madre lavoratrice fruisca di un asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro all’interno dell’unità  produttiva oppure nelle immediate vicinanze, ciascuna ora spettante venga dimezzata. Quindi le quattro ore di permesso diventeranno due e le due ore di permesso si ridurranno ad una sola ora.

In caso di parto plurimo sono previste delle modifiche alla disciplina anche per quanto riguarda i riposi per allattamento del padre. Questi infatti, potrà  usufruire del doppio delle ore rispetto a quelle previste per il parto di un unico nascituro nelle ipotesi contemplate dall’art.40 del suddetto decreto legislativo (morte della madre, grave infermità  della madre, affidamento esclusivo dei nascituro, ecc.). In caso di parto plurimo èinoltre previsto che ad usufruire delle ore aggiuntive concesse alla madre possa essere il padre. Ne deriva quindi che, ad esempio, in caso di orario lavorativo superiore alle sei ore, la madre puಠusufruire delle due ore previste e il padre delle ulteriori due ore riconosciute in virt๠del parto gemellare.