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Ferie e permessi retribuiti

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Tra le varie voci che si trovano in busta paga troviamo anche quella relativa alle ferie e ai cosiddetti ROL, che altro non sono che i permessi retribuiti in orario di lavoro. L’acronimo ROL sta a significare riduzione orario di lavoro e sono dei diritti che maturano annualmente.

La legge stabilisce che le ferie retribuite siano un diritto irrinunciabile, tanto che vengono garantite anche da un articolo della Costituzione, in particolare dal numero 36. Inoltre le ferie non godute possono essere differite nel tempo, ma anche essere retribuite in qualità  di indennità  sostitutiva. La legge numero 66 del 2003 stabilisce inoltre che èun diritto del lavoratore quello di avere un periodo di riposo.

Il corpo di legge infatti stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e che quindi tale periodo non potrà  essere sostituito con nessun tipo di indennità  per ferie non godute. L’unico caso in cui si prevede una liquidazione di tale importo èquando il contratto di lavoro scade e quindi non c’èalcun modo di godere di un periodo di stacco dal lavoro. Solo la risoluzione dal rapporto di lavoro consente quindi di monetizzare anche le quattro settimane di ferie obbligatorie per legge.

Il calcolo delle ferie del lavoratore avviene su base mensile. Esse infatti vengono maturate nel corso dell’intero anno solare, ma la ripartizione èsulla base di 30 giorni. Tutto questo dipende sempre dal contratto nazionale applicato. Nel caso in cui alla fine dell’anno risultino giornate di ferie non godute, occorrerà  fruirne entro i 18 mesi successivi.

Inoltre una specifica comunicazione effettuata con la circolare numero 8 dell’8 marzo 2005, emanata dal Ministero del Lavoro, ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito almeno un periodo di almeno due settimane. Tale periodo dovrà  essere goduto dallo stesso lavoratore senza alcun tipo di interruzione durante l’anno di maturazione e su richiesta del lavoratore stesso. I contratti collettivi di lavoro, ma anche quelli aziendali, hanno la facoltà  di poter stabilire le condizioni di miglior favore per i lavoratori perchè possono preveder anche un periodo di ferie superiore alle quattro settimane.

Esistono poi i permessi retribuiti, denominati genericamente con l’acronimo ROL come spiegato sopra. Tali permessi possono essere richiesti dal lavoratore per motivi personali e goduti in ore. L’astensione dal lavoro non modificherà  la retribuzione.

Il godimento dei ROL puಠavvenire:

  1. individualmente ossia ciascun dipendente fruisce di permessi orari retribuiti godibili in gruppi da 4 a 8 ore, fino alla concorrenza di uno o pi๠giorni lavorativi.
  2. collettivamente che corrisponde ad una riduzione dell’orario di lavoro annuale su base giornaliera o settimanale che interessa tutti i lavoratori